Sez. 1, Sentenza n. 656 del 08/03/1972 (Rv. 356717 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA DI RIMBORSO OD OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - EFFICACIA INTERRUTTIVA A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - INGIUNZIONE FISCALE - EFFICACIA A VANTAGGIO DELLA SOLA FINANZA - CONSEGUENZE - CREDITO PRESCRITTO - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA DI RIMBORSO OD OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - EFFICACIA INTERRUTTIVA A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - INGIUNZIONE FISCALE - EFFICACIA A VANTAGGIO DELLA SOLA FINANZA - CONSEGUENZE - CREDITO PRESCRITTO - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*
La domanda del contribuente in via amministrativa per il rimborso di tassa o per opposizione a richiesta di tassa proposta a norma dello art 10 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, nell'imposta di successione, e atto idoneo ad interrompere la prescrizione in favore di entrambe le parti, mentre come risulta dal principio generale contenuto nel codice civile (art 2943) e recepito nella citata legge (art 89) gli altri interruttivi non possono giovare se non a colui che li compie. Pertanto, l'avviso di accertamento di maggior valore o l'ingiunzione fiscale valgono come Atti interruttivi della prescrizione soltanto a favore della finanza, con la conseguenza che il contribuente non puo dedurre in compensazione un credito gia prescritto. (V 3509'68, mass n 336666).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 89, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 90, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)