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Sez. L, Sentenza n. 16062 del 17/08/2004 (Rv. 576525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensioni erogate in favore di residenti all'estero in regime di totalizzazione sulla base di anzianità contributiva in Italia pari o superiore all'anno - Disciplina ex art. 7, terzo comma, legge n. 407 del 1990 - Diritto all'integrazione al minimo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 407 del 1990, che dispone la cessazione del diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione erogata in favore di pensionati residenti all'estero, qualora questi abbiano conseguito la prestazione mediante il cumulo di periodi assicurativi italiani al trattamento minimo relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori ad un anno - salvo il diritto alla conservazione dell'importo della integrazione in pagamento fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione base - va interpretato nel senso che l'anzianità contributiva italiana deve essere riferita all'assicurato, e non al beneficiario del trattamento; ne consegue che quando la pensione integrata (sia essa diretta o ai superstiti) sia stata ottenuta mediante il cumulo di contribuzione italiana a favore dell'assicurato medesimo pari o superiore all'anno, il terzo comma non opera e il titolare di pensione, residente all'estero, conserva il diritto alla integrazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)