Sez. L, Sentenza n. 5573 del 19/03/2004 (Rv. 571347 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensioni di reversibilità erogate ai residenti all'estero in regime di totalizzazione sulla base di anzianità contributiva in Italia inferiore all'anno - Disciplina ex art. 7, comma 3, legge n. 407 del 1990 - Diritto all'integrazione al minimo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In base alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità decorrente dal gennaio 1991 ed erogata in regime di totalizzazione sulla base di anzianità contributiva in Italia inferiore ad un anno non spetta al beneficiario che risieda al'estero.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)