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Sez. U, Sentenza n. 543 del 05/08/2000 (Rv. 539231 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Contestazione della legittimità dell'atto di avviamento - Posizione soggettiva fatta valere dall'imprenditore - Natura di diritto soggettivo - Configurabilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie relativa a dedotta violazione di provvedimento di parziale esonero.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539231-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

La contestazione in giudizio da parte dell'imprenditore della legittimità di un atto di avviamento al lavoro di appartenente ad una categoria protetta radica la giurisdizione del giudice ordinario, poiché si traduce nell'affermazione della non sussistenza in concreto di un obbligo posto dalla legge n. 482/1968, diretto a limitare per ragioni di utilità sociale il diritto di libera iniziativa economica, il quale ultimo non cessa di essere qualificabile come diritto soggettivo anche se la pubblica amministrazione deve ricorrere, per stabilire e valutare la sussistenza dell'obbligo suddetto, a criteri di discrezionalità tecnica. (Nella specie l'imprenditore, nel giudizio promosso dal lavoratore avviato e non assunto, aveva dedotto che l'atto di avviamento era illegittimo perché contrastante con un provvedimento di esonero parziale).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)