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Sez. 5, Ordinanza n. 501 del 08/01/2024 (Rv. 670176-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata della controversia - Ipoteca ex art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 sulla medesima pretesa - Giudizio sull'iscrizione ipotecaria - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670176-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

L'intervenuta estinzione per definizione agevolata del giudizio inerente alla pretesa impositiva non determina la cessazione della materia del contendere nel (o l'estinzione del) giudizio relativo all'ipoteca ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997 iscritta per la medesima pretesa, perché, non essendo il credito originario dichiarato illegittimo o infondato (neppure in minima parte), permane l'interesse alla decisione sull'impugnazione della misura e sui presupposti che ne legittimavano l'adozione.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)