diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3571 del 14/06/1985 (Rv. 441180 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - ISTANZA DELL'APPALTATORE DI REVISIONE DEI PREZZI - CORRELATIVO POTERE DISCREZIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - POSIZIONE SOGGETTIVA DELLO APPALTATORE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'APPALTATORE PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PARZIALE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VALUTAZIONE SULLA CORRETTEZZA O NON DELLE RAGIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441180-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - ISTANZA DELL'APPALTATORE DI REVISIONE DEI PREZZI - CORRELATIVO POTERE DISCREZIONALE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - POSIZIONE SOGGETTIVA DELLO APPALTATORE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'APPALTATORE PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PARZIALE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VALUTAZIONE SULLA CORRETTEZZA O NON DELLE RAGIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema d'appalto di opera pubblica, l'amministrazione appaltante, chiamata a provvedere sull'istanza dell'appaltatore di revisione dei prezzi (ancorché dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974 n. 700), esercita poteri discrezionali, correlati a preminenti interessi di ordine pubblicistico. A fronte di tali poteri, pertanto, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, mentre assume consistenza di diritto soggettivo solo dopo che lo appaltante abbia esplicitamente accettato, od implicitamente riconosciuto, la revisione medesima, e resti in contestazione soltanto l'ammontare di essa. Ne deriva che la controversia promossa dall'appaltatore, per denunciare l'illegittimità del provvedimento che gli riconosca la revisione limitatamente ad alcune opere, nella parte in cui escluda per le altre, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto attiene non al quantum, ma all'an del compenso revisionale (riferito ai lavori non compresi nel suddetto riconoscimento), e quindi si ricollega ad una posizione di interesse legittimo. Tale principio trova applicazione indipendentemente da ogni valutazione sulla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'amministrazione a giustificazione dell'indicato carattere parziale dell'accordata revisione dei prezzi, trattandosi di questioni rilevanti al diverso fine del fondamento nel merito della domanda. (V 1363/83, mass n 426172; (V 5333/80, mass n 409204).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)