Sez. U, Sentenza n. 5333 del 01/10/1980 (Rv. 409204 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - REVISIONE PER VARIAZIONI COMPLESSIVE DEL COSTO DELL'OPERA - POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - CORRELATIVO INTERESSE LEGITTIMO DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITA - TRASFORMAZIONE IN DIRITTO SOGGETTIVO IN FORZA DI PATTUIZIONE PREVENTIVA INSERITA NEL CONTRATTO O DI RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLA PA - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'APPALTANTE DI ACCONTI PER REVISIONE DEL PREZZO - INEFFICACIA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - REVISIONE PER VARIAZIONI COMPLESSIVE DEL COSTO DELL'OPERA - POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - CORRELATIVO INTERESSE LEGITTIMO DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITA - TRASFORMAZIONE IN DIRITTO SOGGETTIVO IN FORZA DI PATTUIZIONE PREVENTIVA INSERITA NEL CONTRATTO O DI RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLA PA - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'APPALTANTE DI ACCONTI PER REVISIONE DEL PREZZO - INEFFICACIA.*
In tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui la revisione del prezzo, per variazioni complessive del costo della opera, deriva dall'Esercizio di un potere discrezionale della amministrazione appaltante, a fronte del quale l'appaltatore e titolare di meri interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo, opera anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974 n 700, e non e derogabile, nel senso dell'attribuzione all'appaltatore medesimo di una posizione di diritto soggettivo azionabile dinanzi al giudice ordinario, ne in forza di pattuizione preventiva inserita nel contratto, a norma del divieto di cui allo art 2 della legge 22 febbraio 1973 n 37, ne in forza di riconoscimento da parte dell'amministrazione del corrispettivo a titolo di revisione, quando il riconoscimento stesso, anziche essere totale e riferito sia all'an che al quantum, abbia carattere parziale, sia pure solo con riferimento ai tempi rispetto ai quali stabilire le variazioni. L'indicata deroga, pertanto, non e ravvisabile per effetto della liquidazione da parte dell'appaltante di acconti per revisione del prezzo, negli stati di avanzamento, riguardo a partite di lavoro successive a quelle computate nel singolo stato di avanzamento considerato. (V 5249/79, mass n 401845; (V 888/78, mass n 390216; (V 631/76, mass n 379281).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)