Sez. 5, Sentenza n. 46957 del 16/10/2009 Ud. (dep. 09/12/2009) Rv. 245398 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Sottoscrizone autentica - Validità - Condizioni - Contestualità di firma e autenticazione - Necessità.
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
L'espressione 'sottoscrizione autenticà contenuta nell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. va intesa nel senso di 'sottoscrizione autenticatà da soggetto a ciò legittimato e, quindi, anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 disp.att. cod. proc. pen., valendo, a tal fine, anche l'autenticazione del difensore che non sia stato espressamente nominato, giacché in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto di querela può validamente desumersi l'esistenza di una nomina tacita. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la validità della querela, con in calce la scritta 'Londra-Romà, proposta da querelanti che risiedevano all'estero e autenticata in Italia, ritenendo che a tal fine, non fosse necessaria la contestualità della sottoscrizione dei querelanti e dell'autenticazione del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)