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Sez. 6, Sentenza n. 29 del 27/11/2013 Cc. (dep. 02/01/2014) Rv. 258459 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Autenticazione della firma da parte del difensore - Necessità che la firma sia contestualmente apposta e vidimata per autentica - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258459-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)