Sez. L, Sentenza n. 10918 del 17/08/2000 (Rv. 539656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Diritto alla pensione senza limiti di età per invalidità - Requisito dell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - Valutazione secondo un criterio concreto - Necessità - Mancata deduzione in appello delle circostanze rilevanti - Conseguenze - Doglianza in cassazione circa la loro mancata considerazione - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI
In una controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto del figlio a percepire senza limiti di età la pensione di reversibilità a causa della sua inabilità, l'interessato, qualora le circostanze rilevanti non siano state dedotte in appello, non può dolersi, in sede di cassazione, della mancata considerazione da parte del giudice di merito di quelle specifiche connotazioni soggettive, concernenti il grado di istruzione e le attitudini fisiche e psicologiche, che possono assumere rilievo ai fini della valutazione secondo un criterio concreto del requisito medico legale previsto dall'art. 8 della legge n. 222 del 1984 (condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)