Sez. L, Sentenza n. 3597 del 07/04/1998 (Rv. 514333 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Pensione di inabilità (e relativa pensione di reversibilità) - Presupposto medico - legale - Totale incapacità lavorativa - Indennità di accompagnamento - Presupposto della totale inabilità e dell'incapacità di deambulare - Autonomia dei due benefici - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
Il presupposto medico - legale del diritto alla fruizione della pensione di inabilità (e alla relativa pensione di reversibilità in caso di decesso del titolare) consiste nella totale incapacità lavorativa, mentre l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, presuppone, oltre alla totale inabilità, anche l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero la necessità di un'assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché, attesa l'autonomia dei due benefici sotto il profilo del fatto costitutivo del relativo diritto, è viziata la pronuncia di merito che abbia negato il diritto alla pensione di inabilità (e a quella di reversibilità) facendo riferimento alla relazione del c.t.u. che aveva negato la sussistenza del presupposto medico - legale per l'indennità di accompagnamento.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 18, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)