Sez. L, Sentenza n. 3456 del 24/03/1995 (Rv. 491385 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità - Presupposti - Incapacità dell'assicurato di svolgere il proprio e qualsiasi altro lavoro - Accertamento - Criteri - Indicazioni del possibile impiego delle residue energie lavorative - Obbligo del giudice.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
L'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, che attribuisce il diritto alla pensione d'inabilità a chi versi in stato d'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiede che l'istante sia incapace di svolgere non solo il lavoro proprio ma anche qualsiasi altro lavoro. Detta inabilità deve essere tuttavia valutata con criterio concreto, ossia avendo riguardo al grado d'istruzione ed alle attitudini fisiche e psicologiche generali del soggetto, onde applica non esattamente la norma il giudice che, accertata una grave infermità, neghi il diritto senza indicare, eventualmente sulla base di consulenza tecnica, il possibile impiego delle asserite residue energie lavorative.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)