Sez. 3, Sentenza n. 1747 del 14/03/1984 (Rv. 433812 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA DIRETTO COLTIVATRICE - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA DIRETTO COLTIVATRICE - REQUISITI.*
Ai fini della Determinazione della capacità lavorativa della famiglia diretto-coltivatrice idonea a soddisfare almeno un terzo delle esigenze della coltivazione del fondo condotto in affitto onde beneficiare della proroga legale, si deve tener conto del complessivo assorbimento della forza lavorativa dei componenti della famiglia stessa conseguente alla conduzione di altri fondi e, quindi, considerare se, nella distribuzione del lavoro tra il fondo di cui trattasi ed altri, almeno un terzo sia assicurato alla coltivazione del primo. (V 2114/77, mass n 385837; (Conf 5114/80, mass n 408975).*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)