Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 21/05/1977 (Rv. 385837 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SPETTANZA DELLA PROROGA - CONDIZIONI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - COLTIVAZIONE DI ALTRO FONDO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SPETTANZA DELLA PROROGA - CONDIZIONI - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - COLTIVAZIONE DI ALTRO FONDO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La qualifica di coltivatore diretto, ai fini della proroga dello affitto di fondo rustico, spetta a colui che impieghi, insieme alla propria famiglia, una forza lavorativa pari almeno a un terzo di quella necessaria alla coltivazione del fondo, senza che al riconoscimento della qualifica osti il fatto che egli coltivi anche altri fondi; al detto fine la quantita di lavoro impiegata va accertata in concreto, ossia considerando se, nella distribuzione del lavoro tra il fondo in questione e gli altri, almeno un terzo sia assicurato alla coltivazione del primo. Il fabbisogno del fondo stesso dev'essere poi valutato obiettivamente, e non con riguardo alla stima effettuata dal coltivatore stesso, che potrebbe essere indotto ad una coltivazione irrazionale e sommaria. (Conf 508/75, mass n 373809).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)