Sez. L, Sentenza n. 6625 del 30/07/1987 (Rv. 454855 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'infortunio occorso al lavoratore mentre si reca sul posto di lavoro o durante il viaggio di ritorno alla propria abitazione al termine dell'attività lavorativa è indennizzabile non solo quando lo stesso lavoratore sia costretto a percorrere una strada che porti esclusivamente al luogo di lavoro e presenti rischi diversi e più gravi rispetto alle normali vie di comunicazione, ovvero sia obbligato a far uso di un particolare mezzo di trasporto fornito o prescritto dal datore di lavoro, che dia luogo ad un aggravamento del rischio ordinario, ma anche quando si accerti: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce per l'assicurato l'iter normale per recarsi al lavoro o per tornare alla sua abitazione; b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non deve essere dal lavoratore percorso per ragioni personali od in orari non ricollegabili alla seconda; C) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della facoltà del lavoratore di soggiornare in un luogo diverso da quello di lavoro, purché la distanza tra tali luoghi appaia ragionevole. (Conf 2128/86, mass n 445311).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)