Sez. 3, Sentenza n. 37013 del 24/09/2001 Ud. (dep. 15/10/2001) Rv. 220349 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Autorimesse o parcheggi - Realizzazione non nel sottosuolo o nei locali del preesistente edificio - Autorizzazione gratuita ex legge n. 122 del 1989 - Esclusione - Necessità di concessione edilizia - Mancanza - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati già esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita solo se realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso; in caso contrario è necessario il preventivo rilascio della concessione edilizia, la cui mancanza configura la violazione dell'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)