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Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 09/12/2004 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230846 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Pertinenza - Requisiti - Vano adiacente all'edificio principale destinato a garage - Esclusione della natura pertinenziale - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230846-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza urbanistica, sottratta al regime della concessione edilizia e assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita, ha peculiarità proprie e distinte dalla nozione civilistica, giacchè deve avere una propria identità fisica ed una propria conformazione strutturale ed essere preordinata ad un'esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, mentre non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Pertanto è priva di un oggettivo nesso di "strumentalità funzionale" la costruzione di una parte di edificio in ampliamento e adiacente a quello principale, benché destinato ad autorimessa, in quanto è evidente che tale vano può mutare la sua destinazione o comunque è utilizzabile economicamente in altro modo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)