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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10268 del 18/04/2023 (Rv. 667682 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione per violazione codice della strada – Impugnazione dell’estratto di ruolo – Inammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667682-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)