Sez. 3, Ordinanza n. 25639 del 25/09/2024 (Rv. 672451-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l’estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell’interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens, in quanto la formazione del giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e la questione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito del giudice di secondo grado).
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)