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Sez. L, Sentenza n. 28902 del 01/11/2025 (Rv. 677016-02)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigente sanitario - Comando - Trattamento economico - Disciplina - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677016-02

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di trattamento economico spettante al dirigente comandato, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione utilizzatrice deve rimborsare a quella di appartenenza il trattamento fondamentale e sostenere integralmente quello accessorio che, in quanto correlato alla natura delle attività effettivamente espletate, deve tenere conto delle modalità del rapporto di servizio, con la conseguenza che il dirigente non conserva il trattamento accessorio connesso all'attribuzione dell'incarico ricoperto presso l'ente comandante, atteso che, nel periodo del comando, le responsabilità attribuite, i risultati conseguiti e le funzioni ricoperte - cui va parametrato il trattamento economico ex art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono quelle svolte presso l'utilizzatore. (Principio affermato con riguardo all'incarico di dirigente medico di struttura complessa, in relazione al disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. dell'8.6.2000).

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)