Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5045 del 28/03/2012 (Rv. 621738 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE | Cessazione dell'attività con conseguente diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza - Momento di verificazione - Fase di liquidazione - Ultimazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di IVA, la cessazione dell'attività che, ex art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo applicabile "ratione temporis", determina il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'IVA versata e quella dovuta, si verifica solo ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda (per le quali, secondo quest'ultima norma, restano ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione e dichiarazione) e non già con la mera - anche se effettiva - cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)