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Sez. 5, Sentenza n. 10227 del 27/06/2003 (Rv. 564637 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE | Cessazione dell'attività, con conseguente diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza - Momento di verificazione - Fase di liquidazione - Ultimazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564637-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE

In tema di IVA, la cessazione dell'attività, che, ex art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165), determina il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'IVA versata e quella dovuta, si verifica solo ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda (per le quali, secondo quest'ultima norma, restano ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione) e non già con la mera - anche se effettiva - cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)