Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 28/10/1995 (Rv. 494471 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ritualità della notifica del verbale di violazione - Accertamento riservato al giudice del merito - Insindacabilità nel giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nella notifica del verbale di violazione, trattandosi di un atto del procedimento amministrativo, è oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, perciò, non censurabile in cassazione, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)