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Sez. 1, Sentenza n. 13267 del 05/10/2000 (Rv. 540763 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ricorso per Cassazione avverso la sentenza decidente sull'opposizione - Denuncia di vizio del procedimento amministrativo - Limiti del sindacato di legittimità - Esame diretto degli atti del procedimento amministrativo - Ammissibilità - Fattispecie in tema di divergenza tra contestazione e provvedimento irrogativo della sanzione.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540763-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Nell'ambito del processo di opposizione promosso dall'autore di una violazione amministrativa, il procedimento amministrativo che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione viene assunto non come mera situazione di fatto il cui accertamento rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato, bensì come procedimento sottoposto a verifica da parte del giudice dell'opposizione, con la conseguenza che il giudice di legittimità, quando sia denunciata una divergenza tra contestazione e provvedimento amministrativo, può estendere la sua cognizione ai fatti di causa al fine di verificare la sussistenza della dedotta divergenza ed accertare la denunciata violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)