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Sez. L, Sentenza n. 18924 del 05/11/2012 (Rv. 624206 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Condizioni - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Conseguenza - Fondamento - Fattispecie relativa a prestazione assistenziale.
Stato
decisa il 2012-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624206-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado. Ne consegue che, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte. (Nella specie, la produzione in appello della documentazione reddituale del coniuge dell'appellato è stata ritenuta ammissibile, atteso il carattere integrativo di quella prodotta in primo grado, relativa al solo assistito, ed essendone sorta la necessità a seguito della precisazione dell'INPS, secondo cui l'assegno sociale in discussione non derivava dalla trasformazione del trattamento assistenziale legato all'inabilità civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge Cost. 30/04/1969 num. 153 art. 26, Legge Cost. 30/03/1971 num. 118 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)