Sez. L, Sentenza n. 28021 del 16/12/2013 (Rv. 629180 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Revocabilità e modificabilità - Anche implicita - Contrasto tra ordinanza e successiva sentenza - Contraddittorietà della sentenza - Esclusione - Conseguenze in tema di revoca implicita dell'ordinanza limitativa di prova testimoniale nel processo del lavoro.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio. Ne consegue che, nel processo del lavoro, è consentita la revoca implicita dell'ordinanza con cui sia stata limitata l'assunzione di una prova, mediante l'escussione di un teste sul capitolo non ammesso, potendo il giudice, nonostante il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)