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Sez. 3, Sentenza n. 1390 del 13/04/1977 (Rv. 385108 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - DICHIARAZIONI TELEOLOGICAMENTE RIVOLTE AL PERSEGUIMENTO DI UNO STESSO FINE - NATURA - NEGOZIO COMPLESSO - CONSEGUENZE - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA GIURIDICA RELATIVA ALL'UNICA CAUSA - FATTISPECIE (MANDATO A VENDERE UN TERRENO EDIFICABILE; ULTERIORE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REDIGERE PROGETTI E CONCESSIONI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA).*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385108-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - DICHIARAZIONI TELEOLOGICAMENTE RIVOLTE AL PERSEGUIMENTO DI UNO STESSO FINE - NATURA - NEGOZIO COMPLESSO - CONSEGUENZE - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA GIURIDICA RELATIVA ALL'UNICA CAUSA - FATTISPECIE (MANDATO A VENDERE UN TERRENO EDIFICABILE; ULTERIORE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REDIGERE PROGETTI E CONCESSIONI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA).*

Qualora piu dichiarazioni contrattuali, contestualmente intervenute fra le medesime parti, pur astrattamente ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano, in concreto, legate da un rapporto di organica interdipendenza, nel senso di essere tutte teleologicamente rivolte al perseguimento di uno stesso fine, si esula dall'ipotesi del collegamento (occasionale o funzionale) fra negozi giuridici autonomi e distinti, e si rientra nell'ambito del negozio complesso, caratterizzato dal fondersi delle predette dichiarazioni in un'unica causa, e dal conseguente unitario assoggettamento alla relativa disciplina giuridica. (nella specie, i giudici del merito avevano affermato che, con riguardo ad un mandato a vendere terreno edificabile, le ulteriori dichiarazioni negoziali, rivolte a conferire al mandatario anche l'incarico professionale di redigere alcuni progetti di costruzione, nonche ad assicurargli il 'diritto di prelazioné in caso di vendita, costituissero componenti di un unico negozio complesso, perche tendenti al miglior perseguimento dell'unico fine dell'alienazione dell'immobile, e, pertanto, non fossero idonee a produrre autonomi effetti giuridici, dopo la revoca del mandato. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 3057/75, mass n 377149; (V 1358/70, mass n 347088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)