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Sez. 3, Sentenza n. 6 del 06/01/1982 (Rv. 417682 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO ADDEBITABILE AD INOSSERVANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DEGLI OBBLIGHI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE - AZIONE DI NULLITÀ DELLA VENDITA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417682-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO ADDEBITABILE AD INOSSERVANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DEGLI OBBLIGHI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE - AZIONE DI NULLITÀ DELLA VENDITA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il coltivatore diretto che non sia stato messo, dal proprietario del fondo, nella possibilità di esercitare il diritto di prelazione agraria riconosciutogli dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non può esperire un'Azione intesa a far dichiarare la nullità della vendita conclusa dal proprietario con il terzo, consistendo la tutela riservata dalla legge a favore del coltivatore solo nella prelazione e nel riscatto, ossia in strumenti idonei a fargli acquistare la proprietà del fondo. (Conf 4547/78, mass n 394223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)