Sez. 3, Sentenza n. 6 del 06/01/1982 (Rv. 417682 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO ADDEBITABILE AD INOSSERVANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DEGLI OBBLIGHI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE - AZIONE DI NULLITÀ DELLA VENDITA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO ADDEBITABILE AD INOSSERVANZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DEGLI OBBLIGHI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE - AZIONE DI NULLITÀ DELLA VENDITA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il coltivatore diretto che non sia stato messo, dal proprietario del fondo, nella possibilità di esercitare il diritto di prelazione agraria riconosciutogli dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non può esperire un'Azione intesa a far dichiarare la nullità della vendita conclusa dal proprietario con il terzo, consistendo la tutela riservata dalla legge a favore del coltivatore solo nella prelazione e nel riscatto, ossia in strumenti idonei a fargli acquistare la proprietà del fondo. (Conf 4547/78, mass n 394223).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)