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Sez. 3, Sentenza n. 4547 del 11/10/1978 (Rv. 394223 - 01)

CONTRATTI AGRARI- DIRITTO DI PRELAZIONE - IMPOSSIBILITA DI ESERCIZIO PER FATTO DEL CONCEDENTE - TUTELA DELL'AFFITTUARIO - AZIONE DI NULLITA DELLA VENDITA CONCLUSA DAL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394223-01

CONTRATTI AGRARI- DIRITTO DI PRELAZIONE - IMPOSSIBILITA DI ESERCIZIO PER FATTO DEL CONCEDENTE - TUTELA DELL'AFFITTUARIO - AZIONE DI NULLITA DELLA VENDITA CONCLUSA DAL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO.*

L'affittuario di fondo rustico, a cui sia stato impedito dal concedente-alienante di esercitare il diritto di prelazione, non puo esercitare un'Azione intesa a far dichiarare la nullita della vendita conclusa dal concedente a favore del terzo, consistendo la tutela riservata dalla legge all'affittuario solo nella prelazione e nel riscatto, ossia in strumenti idonei a fargli acquistare la proprieta del fondo, mentre la dichiarazione di nullita nessuna pratica utilita avrebbe per lui.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)