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Sez. L, Sentenza n. 9279 del 02/09/1995 (Rv. 493884 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di un credito ex art. 1, comma nono, D.L. n. 688 del 1985 - Effetti - Accettazione del cessionario, riscossione del credito ceduto e notificazioni al debitore ceduto - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493884-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Con riguardo a fattispecie cui si applica il disposto dell'art. 1, comma nono, del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11 - senza le modifiche introdotte dal comma ventiseiesimo dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48 - la previsione di una speciale figura di datio in solutum a struttura non contrattuale ma di negozio bilaterale, mediante il quale il datore di lavoro esercita il diritto potestativo di estinguere l'obbligo mediante la cessione del credito in luogo dell'adempimento, comporta, da una parte, che la cessione non debba essere accettata dal cessionario, e dall'altra che essa produce l'effetto di regolarizzare il debito contributivo con la comunicazione della volontà del debitore all'ente previdenziale, indipendentemente sia dalla riscossione del credito ceduto (stante l'inapplicabilità dell'art. 1198 cod. civ. ad una fattispecie di datio in solutum non contrattuale), che dalla notificazione al debitore ceduto (cui possono provvedere tanto il cedente che il cessionario e che è necessaria, con le altre condizioni e requisiti previsti dall'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, soltanto ai fini dell'opponibilità della cessione nei suoi confronti, onde impedirgli di pagare validamente al cedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)