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Sez. L, Sentenza n. 4102 del 05/04/1993 (Rv. 481718 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Mediante cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato o altri enti pubblici - Effetto estintivo del debito dalla data della cessione e non da quella della riscossione - Modificazione pattizia qualificante la cessione "pro solvendo" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481718-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

La cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, prevista ai fini della regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi dell'assicurazione obbligatoria e dei relativi oneri accessori dall'art. 1 comma 9 del D.L. 2 dicembre 1985 N. 688 (convertito nella legge 31 gennaio 1986 n. 11) ha effetto estintivo del debito dalla data della cessione e non ha quella della riscossione del credito da parte del cessionario, in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1198 cod. civ. per la cessione di crediti in luogo dell'adempimento e dagli artt. 1242 e 1243 cod. civ. per la compensazione legale; data la specialità di detta disciplina, tale effetto non può essere modificato da un patto tra cedente e cessionario che qualifichi la cessione "pro solvendo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)