Sez. L, Sentenza n. 8025 del 02/09/1996 (Rv. 499443 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Pagamento mediante cessione di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici - Disciplina ex art. 1 D.L. n. 688 del 1985 - Esistenza ed esigibilità del credito - Elementi costitutivi della fattispecie - Configurabilità - Conseguenze sull'onere della prova - Fattispecie relativa a crediti nei confronti di enti locali, senza precisazione dell'impegno di spesa, del relativo capitolo di bilancio, e dell'esito dei controlli).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In relazione alla disciplina del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, di cui all'art. 1, nono comma, del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986 n. 11 (regolamentazione poi innovata dall'art. 6, comma 26, del D.L. n. 536 del 1987, convertito dalla legge n. 48 del 1988 - inapplicabile alle cessioni precedentemente perfezionate tra le parti mediante la comunicazione della volontà del cedente all'ente previdenziale -, che ha fatto dipendere l'effetto estintivo dall'atto di riconoscimento del debito dell'amministrazione ceduta), l'effettiva esistenza e l'esigibilità del credito ceduto costituisce elemento costitutivo della fattispecie estintiva del debito contributivo, in mancanza del quale il negozio unilaterale di cessione è privo di oggetto ed inidoneo alla produzione degli effetti. Pertanto grava sul cedente l'onere di provare che il debito sia stato validamente assunto dall'amministrazione secondo le norme di diritto comune e di contabilità pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di crediti relativi a parcelle formate da professionisti per prestazioni asseritamente rese a favore di enti locali e di generiche prese d'atto delle cessioni da parte degli enti stessi, senza la precisazione - in relazione alla normativa applicabile - degli estremi dell'impegno, del capitolo di bilancio di imputazione della spesa e dell'esito del controllo, ha concluso che mancava la prova dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti ceduti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 novies CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 com. 26 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)