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Sez. U, Sentenza n. 7076 del 25/11/1983 (Rv. 431696 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - OBBLIGAZIONI DI NATURA PRIVATISTICA SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431696-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - OBBLIGAZIONI DI NATURA PRIVATISTICA SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*

La giurisdizione del giudice italiano nei confronti del convenuto straniero, a norma dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., con riguardo ad obbligazione sorta o da eseguirsi nel territorio italiano (secondo i principi fissati dalla "lex fori"), non resta esclusa per il fatto che detto convenuto sia uno stato od un ente pubblico straniero, qualora si verta in tema di attività privatistica da loro posta in essere (nella specie, acquisto di calendari), sicché non sia invocabile il principio dell'immunità giurisdizionale, operante nel diverso campo dell'attività di tipo pubblicistico. (V 5399/82, mass n 423164).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)