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Sez. U, Sentenza n. 4483 del 07/07/1988 (Rv. 459447 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459447-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

La controversia inerente al rapporto di lavoro di un dipendente della pontificia università gregoriana, addetto alla tipografia da essa gestita, non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, considerato che l'attività tipografica di detta università, esercitata, altre che per esigenze interne, anche in favore di terzi e dietro corrispettivo, non è riconducibile nell'ambito delle finalità primarie ed istituzionali della Santa Sede o della università medesima, ma si svolge su un piano privatistico, sicché non gode d'immunità giurisdizionale. (V 7076/83, mass n 431696; (V 5399/82, mass n 423164).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 2, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)