Sez. L, Sentenza n. 11855 del 16/11/1995 (Rv. 494663 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obblighi del datore di lavoro - Presidi sanitari sul posto di lavoro - Stabilimenti industriali di grandi dimensioni - Artt. 29 e 39 D.P.R. n. 303 del 1956 - Normativa speciale - Configurabilità - Cassetta di pronto soccorso e camera di medicazione - Sufficienza - Medici specialisti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La norma di cui all' art. 2087 cod. civ. sulle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per garantire l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore va coordinata, quanto alla disponibilità sul posto di lavoro di presidi sanitari a tutela dei lavoratori, con la normativa speciale di cui agli artt. 29 e 30 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (decreto avente carattere legislativo), che - avendo di mira le prime immediate cure ai lavoratori feriti e non anche le cure successive, di competenza delle strutture sanitarie pubbliche - non prevedono, anche per le aziende industriali di maggiori dimensioni, obblighi più ampi di quello di corredarsi della prevista cassetta di pronto soccorso e di una camera di medicazione (e di affidare ad un infermiere o a "persona pratica dei servizi di infermeria" "la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso"). Pertanto non può ritenersi necessaria la presenza presso uno stabilimento industriale di medici specialisti (mentre la stessa disponibilità di personale sanitario rappresenta una misura di maggiore garanzia rispetto a quanto previsto dalla legge). (Nella specie è stata confermata la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni non coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro proposta da un operaio di un'acciaieria che aveva subito lesioni corneali per effetto di un'infezione conseguente all'ingresso nell'occhio di corpi estranei, sulla base del principio ora ribadito dalla S.C. e non essendo risultata la commissione di errati interventi di medicazione da parte del personale infermieristico di fabbrica, che aveva consigliato il ricorso a strutture specializzate, non tempestivamente attuato dall'interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 29, DPR 19/03/1956 num. 303 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)