Sez. L, Sentenza n. 13567 del 21/07/2004 (Rv. 574750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Regione Marche - Ospedali di Zona o di Supporto sprovvisto di reparto di pronto soccorso - Punti di Pronto o Primo intervento - Personale sanitario, medico e chirurgico appartenente a reparti di degenza e cura - Utilizzabilità - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel regime sia anteriore che successivo alla riorganizzazione degli ospedali, ai sensi degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 128 del 1969 (recante "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) e dell'art. 14 L.R. (Marche) 30 ottobre 1998 n. 36 (recante "Sistema di emergenza sanitaria"), negli ospedali minori cosiddetti di Zona o di Supporto privi di un reparto di Pronto Soccorso della Regione Marche è consentito utilizzare nei servizi di pronto soccorso presso i Punti di Primo intervento il personale sanitario, medico e chirurgico appartenente a reparti di degenza e cura, con conseguente legittimità della assegnazione al medesimo delle relative mansioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 13, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 14, Legge Reg. Marche 30/10/1998 num. 36 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)