Sez. L, Sentenza n. 3740 del 29/03/1995 (Rv. 491510 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obblighi del datore di lavoro - Portata - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Rispetto degli obblighi imposti da direttive C.E.E. non recepite nell'ordinamento interno - Responsabilità - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di lavorazione rumorosa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'art. 2087 cod. civ. non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (che il giudice deve individuare nel dichiarare la responsabilità del datore di lavoro). In particolare, quando sussistono precise normative, anche se legalmente non cogenti, come quelle di cui alle direttive C.E.E. prima della loro recezione nell'ordinamento interno, il rispetto dei limiti e obblighi da esse posti esonera da responsabilità il datore di lavoro, non tenuto ad osservare cautele che vadano oltre quei limiti e quegli obblighi, salva analitica diversa individuazione da parte del giudice (anche a mezzo di consulenza tecnica) o del lavoratore, sul quale incombe un onere in tal senso. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ravvisato la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. per l'ipoacusia - comportante un invalidità del 3% - che si sarebbe determinata nel lavoratore in conseguenza dell'adibizione per molti anni ad una lavorazione rumorosa, censurando in particolare la sentenza impugnata per non avere dato rilievo al rispetto dei criteri dettati, in relazione ai livelli di rumorosità cui era esposto il lavoratore, dalla direttiva CEE n. 77/311, e poi da quelle n.80/1107, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642 - recepite queste con D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 -, e per avere addebitato al datore di lavoro la mancata adozione di "mezzi innominati" di prevenzione, non specificatamente individuati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)