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Sez. 2, Sentenza n. 3532 del 16/10/1976 (Rv. 382283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - POSIZIONE DEI LITISCONSORTI - INDIPENDENZA DEI SINGOLI RAPPORTI - CAUSA DI ESTINZIONE DI UNO DI ESSI - ESTINZIONE PARZIALE DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - POSIZIONE DEI LITISCONSORTI - INDIPENDENZA DEI SINGOLI RAPPORTI - CAUSA DI ESTINZIONE DI UNO DI ESSI - ESTINZIONE PARZIALE DEL PROCESSO.*

In caso di litisconsorzio facoltativo, il processo e soltanto formalmente unico poiche alla pluralita delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralita di rapporti processuali tra loro scindibili che, percio, rimangono indipendenti, di guisa che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri. E conseguente in tal caso che, se si determina una causa di Estinzione con riguardo ad uno dei detti rapporti processuali, cumulati a norma dell'art 103 cod proc civ, la Estinzione del processo deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all'intero processo. (V 3040/72, mass n 360802; (V 2140/66, mass n 324168).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)