Sez. 1, Sentenza n. 1035 del 11/05/1983 Cc. (dep. 10/06/1983) Rv. 159475 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO IN CASSAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - DECORRENZA PER L'IMPUTATO ED IL DIFENSORE - ART. 201 COMMA SECONDO COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO IN CASSAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - DECORRENZA PER L'IMPUTATO ED IL DIFENSORE - ART. 201 COMMA SECONDO COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di misure di prevenzione, quando l'avviso del deposito del provvedimento adottato in camera di consiglio sia stato comunicato all'interessato e al suo difensore in date diverse, il termine di dieci giorni (per proporre impugnazione e depositare i motivi), stabilito dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, decorre per ciascuno di essi dalla data della rispettiva notifica, non trovando applicazione, nel caso, il disposto dell'art. 201 comma secondo cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)