Sez. 1, Sentenza n. 3467 del 21/09/1987 Cc. (dep. 16/12/1987) Rv. 177278 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERMINE DI DIECI GIORNI PER RICORRERE - DECORRENZA PER L'IMPUTATO ED IL DIFENSORE - ART. 201 SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - TERMINE UNICO PER LA IMPUGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERMINE DI DIECI GIORNI PER RICORRERE - DECORRENZA PER L'IMPUTATO ED IL DIFENSORE - ART. 201 SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - TERMINE UNICO PER LA IMPUGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
In tema di misure di prevenzione quando l'avviso di deposito del provvedimento sia stato comunicato all'interessato e ai suoi difensori in date diverse, il termine di dieci giorni (per proporre impugnazione e depositare i motivi), stabilito dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, decorre per ciascuno di essi dalla data della notifica, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dello art. 201, secondo comma, cod. proc. pen.. pertanto entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione allo interessato e ai suoi difensori del provvedimento con cui è stata applicata la misura di prevenzione devono essere presentati la dichiarazione e i motivi stante l'unicità di tale termine. (Conf mass n 159475, ed ivi citate; (Conf mass n 153312, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)