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Sez. 1, Sentenza n. 946 del 03/04/1985 Ud. (dep. 18/05/1985) Rv. 169298 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - DECORRENZA PER L'IMPUTATO ED IL DIFENSORE - UNICITÀ DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169298-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - DECORRENZA PER L'IMPUTATO ED IL DIFENSORE - UNICITÀ DEL TERMINE.*

Il termine per proporre impugnazione, in appello e in Cassazione, avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è di dieci giorni; si tratta di termine unico, sia per la dichiarazione d'impugnazione e sia per i motivi, decorrente per l'interessato e per il difensore separatamente dalla data della rispettiva notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, contenente l'indicazione del dispositivo, senza possibilità per ciascuno di usufruire della eventuale diversa decorrenza del termine nei confronti dell'altro legittimato. (Conf mass n 159475; (Conf mass n 157105).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)