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Sez. 1, Sentenza n. 11144 del 04/07/2012 (Rv. 623084 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Fideiussore "solvens" del fallito - Credito di regresso - Natura - Concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo con riserva - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623084-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI

Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore "solvens" può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)