Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17413 del 13/07/2017 (Rv. 645049 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Fideiussore "solvens" del fallito - Credito di regresso - Natura - Concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo con riserva - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI
Il credito di regresso del fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore "solvens" può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 61, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)