Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 29/06/1981 (Rv. 414893 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO.*
Il potere del giudice del merito di procedere alla qualificazione giuridica dell'Azione, anche a prescindere dalle denominazioni erronee eventualmente usate dalle parti, trova un limite nel divieto di sostituire un'Azione diversa da quella formalmente ed espressamente proposta. Tale principio trova applicazione anche per l'Azione di indebito arricchimento che ha un suo proprio petitum e una sua propria causa petendi e che, essendo fondata su presupposti di fatto e di diritto aventi una propria particolare autonomia, anche in relazione al suo carattere sussidiario, deve essere proposta in modo esplicito dalla parte interessata e non puo essere, quindi, sostituita d'ufficio alla diversa Azione che e stata proposta in base ad un diverso titolo, ritenuto inefficace dal giudice. (Conf 2902/74, mass n 371339; (Conf 2360/73, mass n 365703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)