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Sez. L, Sentenza n. 5934 del 23/04/2002 (Rv. 553971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza durante il rapporto - Presupposto - Stabilità reale - Accertamento - Criteri - Concreto atteggiarsi del rapporto - Rilievo preminente - Fattispecie relativa a giornalista non iscritto all'albo.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

Il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto - va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fra un giornalista non iscritto all'albo e la società editrice datrice di lavoro non era assistito da stabilità reale, attesa l'irregolarità della situazione e la conseguente incertezza circa il permanere del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)