Sez. L, Sentenza n. 13722 del 14/10/2000 (Rv. 540997 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza durante il rapporto - Presupposto - Stabilità reale - Accertamento - Criteri - Concreto atteggiarsi del rapporto - Rilievo preminente - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto - va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore. Ciò significa che l'accertamento giudiziale può far emergere un regime di stabilità che potrebbe anche essere stato ignorato dal lavoratore, ma non consente di attribuire rilievo ai rapporti personali tra il lavoratore e il datore di lavoro (che, al fine considerato, costituiscono mere situazioni di fatto, suscettibili di mutamenti talvolta imprevedibili e, come tali, sono prive di valore giuridico). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rapporto di coniugio tra la ricorrente e uno dei legali rappresentanti della S.n.c. datrice di lavoro non determinava, di per sè, una situazione di stabilità reale, atteso che tale situazione andava dedotta da norme di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)