Sez. 1, Sentenza n. 15997 del 28/02/2014 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 259913 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Richiesta di restituzione presentata dopo l'archiviazione ed erroneamente indirizzata al P.M. - Riqualificazione dell'istanza come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione - Legittimità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
Quando la richiesta di restituzione del bene in sequestro, dopo l'archiviazione del procedimento, è erroneamente presentata al P.M, l'istanza deve essere trasmessa al giudice per le indagini preliminari e riqualificata come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, e non può, invece, essere dichiarata inammissibile, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impegnationis" di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)