Sez. 1, Sentenza n. 17331 del 30/03/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234258 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Restituzione di cose sequestrate - Provvedimento emesso ai sensi art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. - Rimedio esperibile - Opposizione - Conversione dell'impugnazione - Applicabilità - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In sede esecutiva, il provvedimento con il quale il giudice abbia provveduto irritualmente, ai sensi dell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., piuttosto che "de plano" a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., in ordine all'istanza di restituzione di beni sequestrati può essere oggetto soltanto di opposizione, alla quale, non rivestendo natura di impugnazione, si applica il principio di conversione sulla base dei criteri generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)