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Sez. 3, Sentenza n. 14724 del 20/01/2004 Cc. (dep. 25/03/2004) Rv. 228605 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione a seguito di istanza di restituzione delle cose sequestrate - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Conversione in opposizione del ricorso proposto irritualmente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228605-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate, non è suscettibile di ricorso per cassazione, ma del rimedio giuridico dell'opposizione innanzi allo stesso giudice. Peraltro, l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)