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Sez. 3, Sentenza n. 2756 del 03/04/1990 (Rv. 466377 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - ART. 42 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466377-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE - DIRITTO DI RIPRESA - ART. 42 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di contratti agrari, con riferimento alla controversia promossa dal concedente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 per ottenere la cessazione della proroga legale, in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, non trova applicazione l'art. 42 della riferita nuova disciplina, bensì la preesistente normativa relativa al diritto di ripresa del fondo, così come prevista dall'art. 1 del d.l. n. 273 del 1947, modificato dall'art. 2 della legge n. 176 del 1978. (Conf 2992/87, mass n 452089; (Conf 7066/86, mass n 449147).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)